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Regolamento dei Servizi e del Personale

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).

  • Art. 6

    (Riduzioni ed eccedenze di orario)

    1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, ulteriori riduzioni dell'orario di servizio, salvo che si tratti di benefici previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il limite orario di cui al comma 1 dell'articolo 4. Eventuali eccedenze di prestazione oraria devono essere riassorbite entro la conclusione dello stesso mese.